Infortuni

Per infortuni individuali e della famiglia

Infortuni Individuale

La copertura opera qualora l’Infortunio sia accaduto:

  • durante l’attività professionale;
  • durante qualsiasi attività quotidiana;
  • durante occupazioni familiari o domestiche;
  • nei momenti di svago;
  • nel tempo libero;
  • durante le vacanze;
  • nell’ambito della circolazione stradale, in qualità di guidatore e passeggero, su tutti i mezzi di trasporto, anche pubblici.

Nella formula Infortuni Individuale l’Assicurato in polizza si intende la persona singola identificata.

Infortuni della Famiglia

La copertura opera qualora l’infortunio sia accaduto:

  • durante lo svolgimento di attività non avente carattere professionale;
  • durante qualsiasi attività quotidiana;
  • durante occupazioni familiari o domestiche;
  • nei momenti di svago;
  • nel tempo libero;
  • durante le vacanze;
  • nell’ambito della circolazione stradale, in qualità di guidatore e passeggero, su tutti i mezzi di trasporto, anche pubblici.

Nella formula Infortuni della Famiglia gli Assicurati in polizza si intendono le persone identificate quali componenti del nucleo familiare (coniugi, figli e altre persone presenti nello Stato di Famiglia).

Morte

Qualora l’infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Compagnia di assicurazione corrisponde la somma assicurata indicata in polizza ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari.

Invalidità permanente

Qualora l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, totale o parziale, la Compagnia di assicurazione corrisponde l’indennizzo secondo i criteri e nei limiti della somma assicurata indicata in polizza. Per Invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo.

Inabilità temporanea

Qualora l’infortunio abbia come conseguenza un’inabilità temporanea dell’Assicurato, totale o parziale, la Compagnia di assicurazione corrisponde l’indennizzo secondo i criteri e nei limiti della somma assicurata indicata in polizza. Per Inabilità temporanea si intende la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato ad attendere in tutto o in parte alle attività professionali dichiarate.

Indennità da ricovero

In caso di ricovero in istituto di cura dell’Assicurato per infortunio, la Compagnia di assicurazione corrisponde allo stesso l’indennità giornaliera prevista in polizza per ciascun giorno di degenza.

Indennità da immobilizzazione

Se l’infortunio comporta lesioni traumatiche, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici, oppure nel caso di applicazione di gessatura, la Compagnia di assicurazione corrisponde all’Assicurato l’indennità indicata in polizza dal giorno dell’applicazione dell’immobilizzazione fino al giorno della rimozione della stessa – purché effettuata da personale medico e applicata a titolo curativo.

Rimborso spese mediche e di cura

In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Compagnia di assicurazione assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle spese sostenute per: rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali, accertamenti diagnostici, interventi chirurgici, trattamenti fisioterapici o rieducativi.

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